Il segretario risponde
Inabilità lavorativa durante le vacanze, come comportarsi? Si può andare in vacanza durante un’inabilità lavorativa? Se sì, chi paga il salario e come vengono conteggiati i giorni di vacanza?
Quest’estate abbiamo spesso ricevuto questo tipo di domande.
Gli art. 329a, 329b, 329c e 329d del Codice delle Obbligazioni regolano il diritto alle vacanze del lavoratore. Cosa affatto scontata, diritto rivendicato e ottenuto in anni di lotte sindacali, il lavoratore, durante le vacanze, percepisce il salario pur senza prestare alcuna prestazione lavorativa. Di fatto viene pagato per non lavorare, ma per godere dello scopo delle vacanze: quello di permettere al lavoratore di riposarsi e di dedicarsi ai propri interessi senza interferenze del datore di lavoro. È evidente che uno stato di inabilità importante e di una certa gravità impedisce al lavoratore godere degli scopi delle vacanze citati poc’anzi. In questo caso egli avrà diritto a recuperare i giorni di vacanza non goduti successivamente. Ovviamente l’inabilità a godere delle vacanze deve essere dimostrata dal lavoratore e giustificata dal punto di vista medico.
Ci sono però inabilità lavorative che non per forza impediscono riposo e godimento del proprio tempo libero. Ad esempio può capitare che un lavoratore inabile al lavoro, ad esempio un operaio con due dita rotte, possa comunque essere abile a godere delle proprie vacanze a pieno titolo. In questo caso le vacanze andranno conteggiate e non potranno essere recuperate, nonostante l’effettiva inabilità lavorativa dello stesso. Il datore di lavoro dovrà pagare il salario durante le vacanze al lavoratore, in quanto l’assicurazione si occuperà soltanto di coprire il rischio assicurato: la perdita del lavoro a danno del datore di lavoro.
Se consideriamo l’esempio dell’operaio inabile al lavoro dal 1° al 31 luglio, ma abile alle vacanze a causa di due dita rotte, e con due settimane di ferie pianificate durante le prime due settimane di luglio, il suo salario verrà pagato dal 1° al 15 luglio dal datore di lavoro e i suoi giorni di vacanza verranno conteggiate come tali, mentre dal 16 al 31 luglio sarà l’assicurazione a versare le indennità dovute.
Questo e altri articoli sul numero 424 di Progresso Sociale, il periodico dei Sindacati Indipendenti Ticinesi distribuito gratuitamente ai suoi soci.
