Stazioni di benzina e lavoro ridotto

Prima di esporvi un’interessante e recente sentenza del Tribunale federale sulle stazioni di benzina site sul confine italo-svizzero ritengo importante spendere due parole per definire il lavoro ridotto, così come inteso dalla Legge federale sull’assicurazione disoccupazione (in seguito: LADI).

Per quello che comunemente viene indicato “lavoro ridotto”, si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro. Il diritto a queste indennità, decise dalla Sezione del lavoro e versate dalla Cassa di disoccupazione, è una compensazione parziale di perdite di lavoro dovute di regola a motivi economici, che causano delle riduzioni temporanee (non più di 6 mesi) e straordinarie del lavoro ed hanno lo scopo principale di aiutare ad evitare dei licenziamenti. Mediante l’indennità per lavoro ridotto l’assicurazione contro la disoccupazione offre dunque ai datori di lavoro un’alternativa all’imminente rischio di licenziamenti. L’azienda risparmia così i costi legati alla fluttuazione del personale (costi d’introduzione, perdita di know-how aziendale) e può disporre rapidamente dei propri collaboratori. I lavoratori, da parte loro, hanno il vantaggio di evitare la disoccupazione, di mantenere un’ampia protezione sociale nell’ambito del contratto di lavoro e di evitare lacune nei contributi alla previdenza professionale. Non rientrano nella definizione di lavoro ridotto le perdite di lavoro che non sono temporanee, non consentono di salvaguardare posti di lavoro, sono causate da misure organizzative interne (lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione), da altre usuali e ricorrenti interruzioni dell’attività aziendale oppure da circostanze rientranti nei normali rischi che i datori di lavoro devono assumersi, sono usuali nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure causate da oscillazioni stagionali del grado di occupazione. Ma cosa s’intende per rischio aziendale?

Sono considerati normali rischi aziendali le perdite di lavoro suscettibili a colpire ogni datore di lavoro e che rappresentano circostanze inerenti ai rischi normalmente assunti dalle aziende. Per “normale rischio aziendale”, s’intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell’azienda (difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori d’organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure. 

Fatta questa doverosa premessa, l’Alta Corte federale in una sentenza del 13 settembre 2023 – 8C 216/2023 si è chinata sulla richiesta di lavoro ridotto di un’azienda di prodotti petroliferi per le aree di servizio di Brusata, Pedrinate, Pizzamiglio e Ponte Cremenaga. La ditta faceva valere una perdita probabile del 50% per sette lavoratori. Alla base della richiesta vi era l’assenza di clienti e il drammatico calo del fatturato dovuto al taglio delle accise sui combustibili fossili in Italia, in risposta al vertiginoso aumento del prezzo del petrolio generato dal conflitto ucraino. Il Tribunale federale ha ritenuto che l’azienda non aveva chiesto di beneficiare delle prestazioni per una perdita di lavoro conseguente all’aumento del prezzo dei carburanti generato dal conflitto ucraino, bensì per la perdita insorta a seguito della diminuzione dei prezzi di beni deciso dalle autorità italiane. Non vi era dunque nesso di causalità adeguato tra la perdita di lavoro annunciata e il conflitto ucraino. La collocazione geografica delle aree di servizio per le quali sono state chieste le indennità (fattore che normalmente ne fa la fortuna, ritenuto che l’introito di tali attività si basa sul pendolarismo del pieno) è frutto di una scelta societaria e quindi di una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale. 

I giudici di Mon Repos hanno ricordato che già in una sentenza federale del 1995 la Corte aveva ritenuto che la richiesta – perlopiù effimera – di determinati prodotti, segnatamente la benzina dipendesse sovente da misure politiche. Di conseguenza visto che la specificità di questi commerci era quella di fondarsi essenzialmente, se non esclusivamente, sul modificarsi del mercato dei cambi o dei prezzi politici di tali prodotti, una loro variazione rientrava fra i rischi normali aziendali.

L’attività delle stazioni di benzina è fondata essenzialmente sulle variazioni di prezzo delle derrate della benzina tra i due paesi. Questo genere di attività è particolarmente esposto alla variazione del prezzo della benzina e dunque è possibile partire dal presupposto che una misura politico-legislativa, che vada a incidere su tale parametro, sia parte integrante della strategia imprenditoriale e pertanto anche del normale rischio aziendale. In un modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda transfrontaliera, occorre sempre tenere conto della possibile adozione di misure politiche che incidano – drasticamente o meno – sul prezzo dell’offerta.

Questo e altri articoli sul numero 418 di Progresso Sociale, il periodico dei Sindacati Indipendenti Ticinesi distribuito gratuitamente ai suoi soci.

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